ART. 1 – PRESUPPOSTI
ART. 2 – PUBBLICITA’
ART. 3 – COLLEGIO GIUDICANTE E MODALITA’ OPERATIVE
E’ compito del collegio giudicante redigere, al termine dei propri lavori, un
sintetico
ART. 4 – NORMA DI SALVAGUARDIA E FINALE
ART. 5 – DEROGHE
ART. 6 - INCARICHI
Le procedure indicate nel presente disciplinare vengono attivate ogniqualvolta
si
manifesti l’esigenza di procedere, immediatamente o in prospettiva,
all’acquisizione di
risorse umane dall’esterno, ovvero per il conferimento di nuovi, diversi
incarichi a soggetti
già dipendenti.
Ogni informazione riguardante la procedura selettiva (contenuti e modalità di
presentazione delle istanze, requisiti, condizioni, convocazione candidati,
tipologia del
rapporto e/o dell’incarico, risultati, ecc.) ed i contenuti maggiormente
significativi del
rapporto di lavoro eventualmente instaurato, verrà fornita attraverso il portale
aziendale.
Le informazioni medesime rimarranno pubblicate nei tempi e per un congruo
periodo in
relazione della loro natura.
La valutazione dei candidati è affidata al Servizio Gestione Risorse Umane (o
struttura
corrispondente) integrata, di volta in volta e se del caso, da uno o più esperti
delle
materie inerenti le funzioni da svolgere, ovvero l’incarico da assegnare.
La stessa valutazione, che avverrà nelle forme definite dal collegio medesimo,
esprimerà il
risultato dell’apprezzamento realizzato attraverso:
- esame dei curricula
- e/o colloquio
- e/o test
- e/o prove
- e/o ecc.
verbale da cui risultino le modalità operative e valutative adottate ed il
giudizio attribuito
a ciascun candidato.
Il personale a tempo determinato, in servizio alla data del presente
disciplinare nelle varie
forme previste dall’ordinamento vigente alla data di assunzione (tempo
determinato
diretto, interinale, apprendista, collaborazioni, ecc.) può essere confermato, a
giudizio
della società, prescindendo dalle norme qui ora introdotte. Le stesse condizioni
e
modalità sono estese al personale a termine “stagionale” (addetti al servizio
pulizie nelle
scuole).
In attesa di svolgimento di selezione ovvero in caso di picchi operativi di
breve durata può
essere instaurato un rapporto di lavoro a termine, nelle diverse forme previste
dall’ordinamento. Tali rapporti di lavoro avranno validità fino all’espletamento
della
selezione e/o comunque per un massimo di sei mesi, senza possibilità di rinnovo.
La
chiamata diretta si applica anche per la sostituzione del personale in malattia,
infortunio,
ferie e aspettativa, inferiore a sei mesi. Il relativo rapporto non può eccedere
quello riferito
all’assenza del dipendente sostituito.
Il conferimento di incarichi, intesi come mansioni da svolgere, verrà
effettuato, e pertanto
reso esplicito in tutte le fasi rilevanti, esclusivamente nella procedura
funzionale
all’instaurazione del rapporto in una delle diverse forme previste
dall’ordinamento,
cosicchè nel corso del rapporto medesimo verranno applicati gli istituti della
mobilità, in
coerenza alle disposizioni di specie contrattuali.
Ultimo aggiornamento: 13/02/2009
